OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 33/2013
Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ha modificato l’art. 2/bis concernente “l’Ambito soggettivo di applicazione”, estendendo l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza anche agli enti interamente di diritto privato.
Art. 2/bis: “ La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.” Pertanto, Busto Care Consorzio di Cooperative – Cooperativa Sociale, esclusivamente in relazione ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse (gestione servizi socio sanitari accreditati e a contratto con ATS Insubria) e in quanto compatibile applica quanto previsto dalla normativa citata e come richiamato nell’allegato 1 al D.Lgs. 33/2013.
Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Anno 2019
La funzione di promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) di cui all’art. 14 comma 4 lettera G) d.lgs 150/2009 e s.m.i. sono state affidate dal CdA all’organismo di vigilanza ex d.lgs 231/2001 e s.m.i. del consorzio in forma monocratica nella persona della Dott.ssa Federica Berti.
scarica il Documento di Attestazione
scarica la Griglia di rilevazione – Allegato 2.4 Delibera ANAC 141/2019
Anno 2020
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scarica la Griglia di rilevazione – Allegato 2.4 Delibera ANAC 213/2020
Documentazione
BILANCI
- Bilancio 2017
- Bilancio 2018
- Bilancio 2019
Aggiornato il 30.06.2020
SERVIZI EROGATI
- Carta dei Servizi
scarica la Carta dei Servizi RSA
Aggiornato il 30.06.2020
scarica la Carta dei Servizi CDI
Aggiornato il 30.06.2020
- Class Action
Dalla data di costituzione alla data del 30 giugno 2020 non risultano notificati a Busto Care consorzio di cooperative – cooperativa sociale ricorsi collettivi.
Aggiornato il 30.06.2020
- Costi Contabilizzati
Per questa voce si rinvia ai Bilanci di esercizio e alle note integrative.
Aggiornato il 30.06.2020
- Liste di Attesa
scarica la Tabella Criteri gestione liste di attesa
Aggiornato il 30.06.2020
ALTRI CONTENUTI
- Accesso Civico
L’Accesso civico, semplice o generalizzato, è il diritto di chiunque, senza necessità di indicarne il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso della Busto Care consorzio di cooperative – cooperativa sociale, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
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- Accesso Civico Semplice
Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità da parte di chiunque di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte della società. La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.
Per esercitare il diritto di accesso occorre compilare il modulo Richiesta Accesso Civico Semplice ed inviarlo per posta ordinaria o tramite e-mail al soggetto e agli indirizzi indicati nel modulo.
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- Accesso Civico Generalizzato
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità da parte di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalla società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. La richiesta deve consentire all’Ente di individuare il dato, il documento o l’informazione oggetto di accesso, pertanto le richieste generiche sono ritenute inammissibili.
Per esercitare il diritto di accesso occorre compilare il modulo Richiesta Accesso Civico Generalizzato ed inviarlo per posta ordinaria o tramite e-mail al soggetto e agli indirizzi indicati nel modulo.
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- Accesso Civico Titolare Potere Sostitutivo
Nel caso in cui nei tempi previsti dalla norma, non sia stata evasa la richiesta di accesso, l’interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo attraverso il modulo Richiesta Accesso Civico Titolare Potere Sostituivo
- Registro degli Accessi
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Aggiornato il 30.06.2020
- Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso
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Aggiornato il 30.06.2020
- Dati Ulteriori
Al momento non vi sono “dati ulteriori” da pubblicare rispetto a quelli previsti dalla normativa.